Gli accertamenti (contributi degli alunni)

Gli accertamenti (contributi alunni)

In considerazione di quello che diceva il MIUR già dal 2009 che ogni scuola “non può iscrivere ulteriori importi in entrata […] se non dopo specifica comunicazione” è di tutta evidenza l’importanza dell’andamento delle entrate nel corso dell’esercizio finanziario e della necessità di seguire le prescrizioni tecniche della contabilità in ordine alle fasi dell’entrata.

La gestione delle entrate si attua attraverso le 4 fasi: previsione, accertamento, riscossione e versamento.

L’accertamento dell’entrata è la fase giuridica della certezza, in cui si verificano le condizioni per le quali si matura il  diritto a riscuotere certe somme (art. 222 Regolamento di contabilità dello Stato). In altre parole, punto di partenza è una idonea documentazione formale (es. comunicazione MIUR, comunicazione banca, etc) che confermi l’importo concretamente a disposizione della scuola. Il direttore deve poi:

  1. a) verificare la ragione del credito,
  2. b) controllare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico,
  3. c) individuare il debitore,
  4. d) quantificare la somma da incassare.

Ciò avviene solo a programma annuale approvato, in quanto l’approvazione dello stesso comporta l’autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione degli impegni di spesa previsti a cura del dirigente. L’accertamento deve essere debitamente registrato nelle scritture contabili dal direttore, in data antecedente all’emissione della reversale e all’incasso delle somme previste.

Successivamente, a fronte dei previsti accertamenti iscritti nel programma annuale dell’esercizio corrente, nonché di quelli definitivi degli esercizi precedenti (residui attivi) l’istituto ha titolo a realizzare i propri debiti, per i quali si hanno riscossioni in conto competenza o residui.

L’articolo 12 del D.I. 129/2018 detta disposizioni relative all’accertamento delle entrate e sancisce che tale fase rientra nelle competenze del direttore, al quale spetta verificare la ragione del credito e l’identità del soggetto debitore, come accertato nella comunicazione formale dell’esistenza dell’importo (da riscuotere). Compete, ancora al direttore effettuare le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento.

Si sottolinea ancora che con l’approvazione del programma annuale sono autorizzati l’accertamento delle entrate, fermo restando il dovere di procedere all’accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo.

Di conseguenza i contributi degli alunni, a qualsiasi titolo versati, possono essere accertati solo dopo l’effettivo versamento degli stessi, in banca o alla posta e attraverso il sistema PagoPa di conseguenza risulta illegittimo l’accertamento di contributi alunni senza che gli stessi siano stati effettivamente versati.

Ne discende che è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le eccezioni delineate agli articoli 25, 26, 27 D.I. 129/2018 (recanti rispettivamente “Aziende agrarie e aziende speciali”, “Attività per conto terzi” e “Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche”), che disciplinano, inter alia, le modalità di allineamento dei bilanci scolastici con quelle delle gestioni economiche separate.

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