Il Documento di gara unico europeo (DGUE)

Ci chiede un collega se il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni? Rispondiamo partendo da una sintetica presentazione.

Il DGUE, previsto dalla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, è stato introdotto in tutti i Paesi Europei con il Regolamento 7/2016 e previsto dall’art.85 comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

Il Documento di gara unico europeo è un modello di autodichiarazione che l’operatore economico deve compilare al fine di fornire una prova documentale e preliminare dell’idoneità a partecipare alla gara di appalto, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi (art. 85 comma 4 d. lgs. 50/2016, art. 59 Direttiva 2014/24/UE). Il DGUE è obbligatoriamente elettronico dal 18 ottobre 2018, data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche nell’attività negoziale (art. 40, comma 2, d. lgs. 50/2016). 

II Documento è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. 

L’obbligo di acquisire il DGUE o l’autocertificazione ordinaria si applica a tutti gli affidamenti sopra soglia. Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), di affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €, per le quali l’utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante (Circolare MIT  n. 3 del 18 luglio 2016).

In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, le scuole possono acquisire, indifferentemente, il DGUE o un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del dPR n.445/2000 (paragrafo 4.2.2 Linee guida Anac n. 4)

Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. 

In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 Linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, delibera n.556 del 31.05.2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare. 

Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.

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