Il diritto all’istruzione viene declinato come diritto a non perdere un numero eccessivo di ore di lezione: lo ricorda l’ARAN parlando dell’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020, che attua le disposizioni contenute nella legge 12.06.1990, n. 146 (servizi pubblici essenziali in caso di sciopero).
A seguito dell’Accordo è stato stabilito un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate nel corso dell’anno dal personale scolastico (docente ed ATA). Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione (art. 10 comma 6).
Inoltre, nell’Accordo si precisa che nell’anno scolastico deve comunque essere assicurata l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe … questo per evitare che la somma dei diritti dei singoli lavoratori vada a ripercuotersi negativamente su una singola classe (art. 10, comma 6, lett. a).
La medesima legge prevede inoltre che il superamento del limite individuale di ogni lavoratore delle ore di sciopero costituisca violazione delle prestazioni indispensabili e rientri pertanto nella previsione di cui all’art. 4. “I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.”