Ci viene chiesto se i Certificati di Idoneità al lavoro devono essere ancora richiesti ai neoassunti. Al fine di evitare fraintendimenti, a seguito di terminologia generica, precisiamo che la normativa che regolamenta tali certificazioni differisce tra lavoro pubblico e privato.
I certificati di Idoneità al Lavoro previsti dal TUSL (d.lgs 81/08), obbligatori per le categorie di lavoratori precisamente indicati nel decreto stesso, non sono più rilasciati dalle ASL, ma dal Medico Competente.
Il certificato di Idoneità al Lavoro generico non esiste più, poiché è stato abolito; è stato confermato esclusivamente il Certificato di Idoneità alla Mansione, vale a dire alla attività lavorativa realmente svolta (o da svolgere) dal dipendente. Questo tipo di certificato è redatto esclusivamente a cura di un Medico Competente, vale a dire di un soggetto con determinati requisiti, iscritto in un Elenco Nazionale, nominato dal datore di lavoro.
Il certificato di Sana e Robusta Costituzione Fisica, così come si è sempre chiamato per i pubblici dipendenti, è stato abolito dall’art. 42 D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9.08.2013 n. 98. Non viene, pertanto, più rilasciato dalla ASSL, così come il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego e tutti i certificati di Idoneità al lavoro pubblico, né può più essere richiesto ai neoassunti.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 71 (Modalità dei controlli), 72 (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli) e 76 (Norme penali) del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.