L’Accordo Quadro Elezioni RSU del 7 agosto 1998 non prevede nulla in merito alla decadenza di un RSU per effetto della sua revoca dell’iscrizione al sindacato nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione sindacale. Peraltro, come chiarito anche nella circolare Aran n. 1 del 2018 (parte B § 6) non è previsto alcun obbligo per il candidato nelle liste RSU di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato.
Eventuali mutamenti legati all’appartenenza a singole sigle sindacali dei suoi componenti (o dei possibili subentranti) non comporta alcuna implicazione in quanto i componenti RSU rappresentano i lavoratori – senza vincolo di mandato – indipendentemente dall’iscrizione ad una organizzazione sindacale e a prescindere dalla lista nella quale sono stati eletti.
La Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro nella sentenza n. 3545 del 7 marzo 2012 chiarisce che “I lavoratori una volta eletti, pertanto, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali. E tale fondamento permane anche se il lavoratore si dimette dal sindacato nelle cui liste si è presentato e quale che siano le sue successive decisioni (tanto nel caso in cui non aderisca ad alcun sindacato, che nel caso in cui aderisca ad altro sindacato”.