Ultimamente abbiamo sentito nominare una nuova figura, il mobility manager, ma non è proprio una novità. Il compito principale, sia nelle imprese che negli enti pubblici, è di elaborare e trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano degli Spostamenti Casa – Lavoro (PSCL), per ottimizzare gli spostamenti nelle città, sotto il coordinamento del mobility manager di area.

Il Decreto Ministeriale 27.03.1998 reca l’obbligo di nominarlo, ma solo nelle imprese di rilevanti dimensioni, con unità locali con almeno 300 dipendenti o con complessivamente almeno 800 dipendenti, dislocate in determinate aree geografiche ad alto inquinamento atmosferico.

L’ art. 229 comma 4 Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) estende l’obbligo di nomina a tutte le imprese e le PP.AA. con singole unità locali con almeno 100 dipendenti, dislocate in:

  • Capoluoghi di Regione;
  • Città metropolitane;
  • Capoluoghi di Provincia;
  • Comuni con almeno 50.000 abitanti.

Con questi numeri e questa geografia ci stanno anche le scuole, anche se non tutte!!!

Un recente regolamento, il Decreto Ministeriale 12.05.2021, ha disposto:

  • i compiti e le caratteristiche del mobility manager;
  • la pubblicazione, entro il 25.08.2021, di linee guida per la redazione del PSCL;
  • la prima adozione del PSCL entro il 23.11,2021.

Il compito più oneroso è però del mobility manager d’area, nominato dal Comune, che ha il compito di coordinare le attività dei mobility manager aziendali e degli enti pubblici e di definire politiche di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro.

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