In fatto di sicurezza scolastica l’ultimo anno e mezzo è stato caratterizzato da una serie di interventi la cui attuazione si è resa necessaria in seguito all’emergenza sanitaria COVID-19. Tuttavia, accanto a questi provvedimenti, la cui risonanza è stata forse maggiore, ne sono stati adottati altri ugualmente importanti che hanno riguardato, nello specifico:

  1. la previsione, entro il 31 dicembre 2022, di adozione di un piano straordinario di interventi di efficientamento energetico e del necessario adeguamento alla normativa antincendio delle scuole;
  2.  l’estensione della possibilità di stipulare i c.d. “mutui BEI” anche per interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017;
  3. l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, del fondo «Asili nido e Scuole dell’infanzia;
  4.  la modifica della disciplina per il riparto della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF destinata agli interventi relativi agli edifici scolastici pubblici e l’istituzione di una apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili relative ai medesimi edifici.

Sono state, inoltre, destinate risorse per l’edilizia scolastica ai comuni e alle province. Nel corso di questo breve articolo ci focalizzeremo in particolare sul primo punto.

Edilizia scolastica: come sono ripartite le competenze?

Nell’articolo 117 della Costituzione, l’edilizia scolastica non è menzionata. Nondimeno, la Corte Costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina “si intersecano più materie, quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente” (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).

L’art. 3 della Legge 23/1996 ha stabilito che la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici sono:

  • di pertinenza dei comuni, nel caso di scuole dell’infanzia e di scuole primarie e secondarie di primo grado;
  • di competenza delle province, nel caso di edifici da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Tuttavia, la successiva Legge 56/2014 ha previsto la ridefinizione del sistema delle province e, fra le altre cose, l’istituzione delle città metropolitane. In base a tale disciplina, queste ultime sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese nelle regioni a statuto ordinario, mentre quattro sono le città metropolitane istituite nelle regioni a statuto speciale. Ad esse la legge attribuisce, fra l’altro, le funzioni fondamentali delle province.

Successivamente, con il D.L. 1/2020, convertito con Legge 12/2020, è stato soppresso il MIUR e istituiti, di contro, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca. Con questo provvedimento le attività connesse alla sicurezza delle scuole e all’edilizia scolastica sono diventate di pertinenza del Ministero dell’Istruzione.

Il piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole

La norma che impone alle scuole di dotarsi del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) risale al 1992, ben 29 anni fa, ed è il D.M. 26.08.1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Fortunatamente, l’incidenza degli incendi rispetto a crolli di controsoffitti o cedimenti strutturali è più bassa, ma è necessario prendere atto che l’apposita normativa considera con l’incendio anche altri aspetti, quali, ad esempio, le scale di emergenza per gli edifici a più piani, un certo numero di vie d’uscita e misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

I dirigenti avevano l’obbligo, sicuramente assolto, di richiedere formalmente il Certificato di Prevenzione Incendi alle amministrazioni competenti, al fine di evitare ogni possibile pericolo per migliaia di studenti, docenti e ATA in caso, ad esempio, di una evacuazione inaspettata.

Il D.L. 59/2019, convertito con Legge 81/2019, ha previsto la definizione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, stabilendo che, all’attuazione del piano, si doveva provvedere mediante utilizzo delle risorse assegnate al MIUR, provenienti dalla Legge di bilancio 2019, nei limiti di:

  •    € 25 mln per il 2019;
  •    € 25 mln per il 2020;
  •  € 48 mln per il 2021.

In attuazione, è stato adottato il DM n.1111/2019, che ha ripartito l’importo tra regioni per il triennio 2019- 2021 sulla base dei criteri stabiliti nell’accordo quadro definito in seduta della Conferenza Unificata. I contributi dovevano essere concessi direttamente agli Enti Locali per un massimo di € 70.000 per ciascuna delle scuole del I° ciclo e di € 100.000 per ciascuna delle scuole del II° ciclo. Dopo gli avvisi di rito, l’ammissione al finanziamento è stata disposta con DM 43/2020.

Nelle more dell’attuazione del piano straordinario lo stesso D.L. 59/2019, facendo riferimento al D.L. 244/2016, aveva differito dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento dei medesimi edifici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si fosse già proceduto.

Da ultimo, però, il termine è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2022 dall’art. 2, comma 4-septies D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26.02.2021, n. 21 (cd. “Milleproroghe”).

Le scuole che si trovino ancora deprecabilmente prive del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o nelle quali si riscontrino delle irregolarità in materia antincendio, devono almeno osservare delle misure “rafforzate” e al minimo deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali. La cadenza dei controlli deve essere giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’emergenza, e settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti di diffusione sonora e/o impianti di allarme.

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