Con il parere dell’8 giugno 2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica dirime le perplessità circa la disciplina applicabile per l’assenza dal lavoro per la vaccinazione Covid-19 e quella per eventuali postumi del vaccino.

Il comma 5, dell’art. 31, del decreto legge 22.03.2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69 prevede infatti che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l’assenza dal lavoro del “…personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica..”, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico. 

Invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono da considerare giornate di malattia ordinaria, e, quindi, sottoposte alla decurtazione (art. 71, comma 1, decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2008, n. 133).

Ricorre poi una terza diversa ipotesi prevista dal Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021. 

I lavoratori che aderiscano a questa campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione vengono sottoposti volontariamente alla somministrazione del vaccino durante l’attività lavorativa. In questo caso, l’articolo 15 del Protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

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