Nel CAD è stato introdotto l’articolo 64-ter, istituendo il Sistema di Gestione delle Deleghe (SGD) dell’identità digitale (comma 1), una delle norme più interessanti della transizione digitale.

In pratica grazie a questo strumento, le persone che hanno meno confidenza con i sistemi informatici e lo SPID, come i più anziani, potranno conferire la delega a una persona di fiducia che in questo modo potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi della P. A..

La norma risponde all’esigenza, prevista anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di prevedere un meccanismo con cui consentire a chiunque di delegare l’accesso a servizi digitali e analogici, con i limiti indicati nella stessa delega, ad un soggetto titolare dell’identità digitale, con livello di sicurezza almeno significativo (comma 2).

La delega digitale è ricondotta all’attributo qualificato “delega” con cui è rappresentata informaticamente la volontà del delegante di conferire un potere di rappresentanza al delegato, limitatamente ad uno o più servizi con eventuali ulteriori condizioni d’uso (es. validità temporale).

La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali:

– quello digitale, con una delle modalità previste dall’articolo 65 del CAD;

– quello fisico, acquisendo la delega cartacea presso uno sportello presente sul territorio.

La delega potrà essere utilizzata anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica.

Le caratteristiche tecniche, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, e, in generale, le modalità e procedure saranno definite con decreto del PCM, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentita l’AgID, il Garante della Privacy e la Conferenza unificata.

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