Al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle PP.AA. e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza (PNRR), in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale viene rafforzata la disciplina sanzionatoria.

Infatti, nel Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005) è stato inserito l’articolo 18-bis rubricato “Violazione degli obblighi di transizione digitale”.

Al comma 1 si attribuiscono all’AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni dettate dal CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della P.A., comprese le Linee guida e il Piano triennale per l’informatica nelle PP.AA.. Inoltre, per l’esercizio dei poteri attribuiti l’AgID potrà acquisire documenti e informazioni.

La violazione dell’obbligo di messa a disposizione di documenti e informazioni è punita con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di violazione il comma 2, infatti, chiarisce che l’AgID procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore assegnandogli un termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare difese, documentazioni e chiedere di essere sentito.

Qualora l’AgID accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, contemporaneamente segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della performance.

Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un’apposita area del sito internet istituzionale dell’AgID (comma 3).

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