Durante ma anche prima degli scrutini e degli esami i provvedimenti adottati dai Consigli di Classe sono oggetto di pubblicazioni all’albo fisico della scuola: è previsto dalle Ordinanze Ministeriali.
Si deve però prestare particolare attenzione ad alcuni specifici profili, in quanto l’art. 96, comma 2 del d.lgs. 196/2003 stabilisce un’eccezione alla pubblicabilità dell’esito degli scrutini/esami in favore della tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Pertanto, le pubblicazioni sotto elencate si intendono da effettuare tramite affissione ad un albo fisico/bacheca all’interno dei locali della scuola:
- A) l’esito della valutazione dello scrutinio finale è reso pubblico, riportando all’albo fisico dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”;
- B) il punteggio attribuito quale credito scolastico agli studenti è pubblicato all’albo fisico dell’istituto;
- C) il calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione predisposta dal presidente della commissione è affisso all’albo fisico dell’istituto sede d’esame;
- D) il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente, per gli studenti con disabilità nel secondo ciclo, è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo fisico dell’istituto;
- E) l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni all’albo fisico dell’istituto sede della sottocommissione; nel caso di mancato superamento dell’esame stesso, è pubblicato con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato”;
- F) l’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo fisico dell’istituto sede della commissione, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti…” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/ EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.