Qual è il ruolo effettivo del Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) nelle PP.AA.? 

Quali titoli e che tipo di esperienza professionale deve possedere? 

Quando è incompatibile con altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto di interessi? 

Come deve essere supportato e coinvolto e per quali compiti? 

A queste e a molte altre domande risponde il Garante per la protezione dei dati personali: con provvedimento n. 186 del 29.04.2021, ha adottato il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico.” 

L’esigenza di fornire chiarimenti si è resa necessaria perché, a distanza di tre anni dalla piena applicazione del Regolamento Ue, si registrano ancora diverse incertezze che impediscono la definitiva affermazione di questa importante figura, obbligatoria per il settore pubblico, a cui come è ben noto fa capo la scuola. 

Il RPD o DPO costituisce un riferimento essenziale per garantire un corretto approccio al trattamento dei dati, soprattutto ora che le Pubbliche Amministrazioni e la scuola sono sempre più incalzate dalla sfida della “trasformazione digitale”. 

Un RPD esperto e competente, in grado di svolgere i propri compiti con autonomia di giudizio e indipendenza, rappresenta infatti, anche nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, una risorsa fondamentale per le PP.AA. e un valido punto di contatto per l’Autorità. 

Il documento di indirizzo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è stato inviato ai vertici delle amministrazioni nazionali e territoriali e alle realtà rappresentative del mondo pubblico, affinché ne favoriscano la più ampia diffusione. 

Per consultare il testo del documento del Garante della Privacy sul RPD/DPO in ambito pubblico clicca qui Documento d’indirizzo designazione, posizione e compiti DPO PA

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