Nella nostra quotidianità ci potrebbe interessare che la Legge 120/2020 ha recato la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. 

L’articolo 30-bis estende a tutti i soggetti privati, a prescindere dal loro consenso, l’applicazione delle disposizioni del dPR n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) che disciplinano la produzione di atti e documenti. La lettera a) novella l’art. 2, comma 1 del citato dPR n. 445/2000 mediante la soppressione delle parole “che vi consentono” e individua così, quale più ampio oggetto delle norme del testo unico, la disciplina della “produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati“, a prescindere dal consenso.

 In conclusione, mentre prima del 15 settembre 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 120/2020) le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2, del D.P.R. n. 445/2000 nella precedente formulazione, con la nuova formulazione è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti. Si è aperto così per i privati un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni. Di conseguenza, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute (art. 71, comma 4, dPR 445/2000) è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

In sostanza, con la nuova normativa chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Rimangono invece inalterate le norme sulla decertificazione, che continuano a riguardare soltanto le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, in vigore dal 1° gennaio 2012 per effetto della L. n. 183 del 2011.

In conclusione, mentre le PP.AA. e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte spontaneamente dal cittadino, i privati invece non possono più richiedere certificazioni, ma hanno la facoltà di accettare quelle spontaneamente prodotte dal cittadino.

Circostanza questa che potrebbe comportare … qualche complicazione.

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