Nel senso più ampio e generico si può definire convenzione ogni testo concordato tra una PA, anche la scuola, e una controparte, contenente la determinazione consensuale di reciproci impegni, in vista del migliore conseguimento di obbiettivi comuni o in vista del migliore conseguimento dell’obbiettivo proprio di ciascuno, con la collaborazione dell’altro.

La convenzione può essere stipulata anche con privati, quali Associazioni, Cooperative, Enti del terzo settore, nel caso in cui non ci sia alcun corrispettivo da pagare, in altri termini siano gratuite. Non si può arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi violando i principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 30 d.lgs 50/2016), cioè i diritti di tutti quegli operatori economici che possono offrire quello stesso servizio e che hanno il diritto, statuito normativamente, di partecipare ad una procedura comparativa a pubblica evidenza e, se aggiudicato, effettuare il servizio.

In questi giorni, il PIANO SCUOLA ESTATE 2021 è alimentato da un quadro ricchissimo di finanziamenti disponibili, derivanti da:

  1. 150 milioni di euro del Decreto Sostegni, importo già comunicato;
  2. fondi PON, dei quali sono state pubblicate le graduatorie;
  3. 40 milioni di euro finanziati della legge 440/97 per l’anno 2021.

Molte scuole hanno preso contatti con Associazioni/Cooperative/Enti del terzo settore per garantirsi i servizi degli stessi. È opportuno sottolineare che è obbligatorio effettuare una procedura comparativa a pubblica evidenza (in termini colloquiali gara) per aggiudicare il servizio al miglior offerente, anche in caso che questi siano Associazioni, Cooperative, Enti del terzo settore o similari, secondo le previsioni del Codice degli Appalti. 

Lo strumento da utilizzare non è la convenzione ed è inutile mascherare i successivi pagamenti, effettuati a favore dell’Associazione, Cooperativa o Ente, definendoli rimborsi o similari… è illegittimo!!!!.

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