Il dirigente ha obblighi di orario?
In relazione agli obblighi di orario di servizio del dirigente sino a pochi anni fa l’art. 16 del CCNL Area V del 01.03.02 e l’art. 15 CCNL Area V 11.04.2006 hanno stabilito che in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della scuola cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.
Inoltre qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un’interruzione/riduzione del riposo fisiologico giornaliero/settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al dirigente deve essere in ogni caso garantito un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio, ovviamente una volta cessate tali esigenze eccezionali.
Con la ripresa della contrattualizzazione per la dirigenza scolastica è stato sottoscritto il CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8 luglio 2019; l’art. 26 del contratto è rubricato “Obblighi del dirigente”. Al comma d) dell’art. 26 si precisa che il dirigente deve “nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente”.
È nel combinato disposto delle due disposizioni pattizie citate sopra che si trova risposta alla domanda posta nel titolo. Il dirigente, in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli. In altri termini, il dirigente, salva l’ipotesi di ferie, permessi o altri istituti che giustifichino l’assenza dello stesso, deve garantire la sua presenza in servizio giornaliera, mentre può definire autonomamente la durata della stessa prestazione giornaliera.
Questa è peraltro la conclusione che offre un orientamento dell’ARAN. In parole diverse il dirigente non ha alcun vincolo minimo di orario e di presenza minima giornaliera da dover garantire: in piena autonomia e flessibilità può stabilire la durata e l’orario della presenza giornaliera a scuola.