Gare pubbliche telematiche: malfunzionamento della piattaforma
Gare pubbliche telematiche: malfunzionamento della piattaforma
L’ultimo giorno disponibile per la presentazione di un’offerta un concorrente ha riscontrato diversi problemi nell’upload dei documenti da inoltrare per la procedura comparativa. Il sistema è stato poi ripristinato solo tre minuti prima del termine ultimo per la presentazione. In così breve tempo, la Società non è riuscita a ultimare la procedura a causa del blocco del sistema allo scadere del tempo a disposizione per l’inoltro. Dopo il malfunzionamento la stazione appaltante non aveva deciso di prorogare il termine per la presentazione delle offerte, facendo in tal modo ricadere sull’operatore economico la responsabilità per un problema tecnico completamente estraneo alla sua sfera giuridica. La Società esclusa ha presentato ricorso al TAR affinché fossero annullati i verbali di gara e la determina di aggiudicazione di un’altra concorrente. Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso. Nel caso di presentazione di offerte attraverso mezzi elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, l’art. 79, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che in caso di malfunzionamento la stazione appaltante deve assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il corretto funzionamento dei mezzi. È stato poi ribadito che «non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore» (Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922). In una nota formale di Consip depositata si evinceva che il ripristino dei sistemi era avvenuto solo alle ore 17:57 dell’ultimo giorno disponibile per la presentazione: non c’è pertanto alcuna responsabilità della Società, ma un mero problema generatosi nella sfera giuridica della stazione appaltante, che avrebbe dovuto, a fronte della denuncia di malfunzionamento, applicare l’art. 79 d.lgs. n. 50/2016. L’operato della stazione appaltante, che ha portato all’aggiudicazione di un’altra società, è pertanto da ritenersi illegittimo; in accoglimento del ricorso, il TAR annulla i verbali di gara e l’aggiudicazione impugnata, dovendosi quindi procedere alla riedizione della gara. Gli Associati possono leggere la Sentenza, n. 7202 del 21 novembre 2022 TAR Campania – Napoli, sez. I
Clicca QUI per leggere la Sentenza.
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