È illecito affidare il proprio dispositivo di firma ad altri, anche dell’Ufficio.
L’art. 32 del d.lgs. 7.03.2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale – CAD prescrive che “1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma”.
Pertanto, il titolare della firma elettronica, ad esempio il dirigente scolastico:
- non può consegnare a chicchessia il dispositivo, neppure al direttore sga/personale Ufficio Segreteria,
- deve anche “assicurarne la custodia“,
- deve usarlo personalmente.
Affidarlo a un terzo, oltre a violare queste disposizioni, costituisce un rischio non calcolabile: infatti, nel caso in cui l’uso del dispositivo da parte di un’altra persona provochi un danno ad altri, il titolare della firma elettronica/dirigente scolastico è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato “tutte le misure tecniche e organizzative” idonee ad evitarlo (art. 2050 c.c.).
Avendo affidato il dispositivo ad un’altra persona, è evidentemente impossibile provarlo!
È opportuno sottolineare che “…ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale (art. 21, comma 2 – ter d. lgs. 82/2005) ed inoltre l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Si deve tener presente che la firma digitale ha gli stessi effetti legali della firma autografa: far usare a un altro il proprio dispositivo è come consegnargli non solo la mano che firma, ma anche il cervello che decide che cosa firmare (Cammarata).
È altrettanto illecito utilizzare il dispositivo di firma altrui, ancorché consegnato volontariamente.