Correttivo appalti: disposizioni sul RUP e sui Responsabili di fase

Rispondiamo ad un quesito che ci sembra ispirato più che altro dalla lettura di bozze del cd. correttivo appalti più che al Decreto stesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguardando infatti la proposta di deleghe esercitabili dai responsabili di fase. 

Il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs n. 36/2023) rispetto allo schema iniziale e soprattutto dopo i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato con Parere 27 novembre 2024, n. 1463 (Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al CCP) ha ridimensionato il proprio intervento sul RUP e, in particolare, azzera l’intervento sui responsabili di fase

La bozza del correttivo aveva accolto il tentativo di concretizzare la possibilità del RUP e dei responsabili di fase di avvalersi di altro personale, oltre quello della stazione appaltante interessata dall’appalto, intendendo con ciò introdurre una forma di delega di competenze anche operative: una delega, pertanto, come strumento ordinario del RUP e dei responsabili di fase verso altri soggetti, anche esterni.

Il Consiglio di Stato con Parere 27 novembre 2024, n. 1463 precisa che il responsabile di fase è un semplice responsabile di procedimento che non ha alcun potere di delega e suggerisce di arrivare ad un testo in cui l’unico soggetto che può delegare alcuni compiti correttamente è il solo RUP.  Nel testo si legge che:

Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall’Anac.

Condividi il contenuto se lo trovi interessante