L’identità di genere non è un dato necessario per acquistare il biglietto di un treno

L’indicazione del genere della persona che acquista un biglietto del treno è un dato personale che non è necessario al servizio di biglietteria e non risulta indispensabile neanche per la personalizzazione di comunicazioni commerciali.

Un’Associazione francese riteneva che l’obbligo di indicare signora/signore al momento dell’acquisto on line del titolo di trasporto violasse il principio di minimizzazione dell’uso dei dati personali recato dal Regolamento generale sulla Protezione dei Dati. In particolare, perché l’indicazione (signora o signore), che corrisponde a un’identità di genere, non risulta essere necessaria per l’acquisto di un titolo di trasporto ferroviario

L’Authority francese aveva respinto il reclamo; la questione è poi passata alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte di Giustizia UE ricorda che i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Il Regolamento UE fissa due indicazioni in base alle quali un trattamento di dati personali può essere considerato lecito:

  1. se necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
  2. se necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di soggetti terzi.

Certamente segnalare l’identità di genere non è necessario per il rilascio di un biglietto e neppure per attività di comunicazione. Peraltro, l’impresa ferroviaria può optare per una comunicazione basata su formule di cortesia generiche, inclusive e prive di correlazione con la presunta identità di genere dei clienti, fatto che costituisce una soluzione praticabile e meno invasiva.

Con la sentenza sulla causa C-394/23 la Corte Ue ha ritenuto illegittima la raccolta di dati relativi all’identità di genere (femminile/maschile) del cliente in base alle norme del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) e anche per la legittima finalità perseguita dalle imprese di settore ai fini di una personalizzazione delle comunicazioni commerciali. 

Non è quindi un dato necessario per l’acquisto di un titolo di trasporto l’indicazione dell’identità di genere del consumatore e non è indispensabile per la comunicazione commerciale sul mercato, qualora, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, i diritti e le libertà fondamentali di tali clienti possano prevalere sul legittimo interesse a effettuare comunicazioni commerciali personalizzate, se vi è rischio di discriminazione fondata sull’identità di genere”.

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