La Cassazione dice sì al rimborso delle spese legali per il dipendente assolto
Con la sentenza n. 31137 del 2024 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la questione riguardante il diritto al rimborso delle spese legali per i dipendenti pubblici assolti in giudizi di responsabilità amministrativa-contabile dinanzi alla Corte dei Conti: l’entità del rimborso delle spese legali al pubblico dipendente assolto dalla Corte dei conti deve essere stabilita dal giudice contabile ma può essere liquidata anche in sede extragiudiziale.
Il caso trae origine dalla vicenda di un commissario ad acta che, assolto dalla Corte dei conti, adiva il giudice ordinario per ottenere il rimborso da parte della propria amministrazione di tutte le spese legali sostenute per la difesa.
Infatti, nonostante l’assoluzione, le spese di lite erano state compensate dal giudice contabile.
La domanda, accolta in primo grado, viene respinta in appello: spetta solo al giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare l’ammontare delle spese di difesa, senza successiva possibilità di chiederne all’amministrazione la liquidazione. La Corte D’appello, aderendo all’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 19195/2013, negava la possibilità per il dipendente assolto di chiedere il rimborso delle spese legali al di fuori del giudizio contabile.
In conclusione, Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31137/2024, hanno accolto il ricorso e risolto il contrasto giurisprudenziale nel senso dell’ammissibilità del rimborso delle spese legali anche in sede extragiudiziale. Le Sezioni Unite hanno affermato che il sistema del cd. “doppio binario”, che consente sia una statuizione del giudice contabile sia una richiesta di rimborso in sede extragiudiziale, rappresenta la soluzione più coerente con il quadro normativo e i principi costituzionali.
Questa impostazione garantisce la tutela piena ed effettiva per i dipendenti pubblici, consentendo loro di ottenere il giusto rimborso delle spese legali sostenute in misura integrale e senza limitazioni indebite; in altre parole, è un significativo passo avanti nella protezione dei diritti dei dipendenti pubblici e nel rafforzamento del principio di buon andamento amministrativo.
Gli Associati possono consultare la sentenza n. 31137/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.