Giro di vite della Ragioneria sui 30 gg di pagamento delle fatture

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha emanato la Circ. n. 36 dell’8 novembre 2024, fornendo indicazioni dettagliate sul termine dei pagamenti (30 giorni), sul corretto utilizzo della facoltà prevista dall’art. 4, co.4, d. lgs. n. 231/2002, nonché sugli adempimenti dei Revisori dei Conti, nel caso della scuola, in ordine al corretto utilizzo della facoltà sopra menzionata.

Da lungo tempo è chiaro che è necessario accelerare il miglioramento dei tempi di pagamento delle PP.AA., anche ai fini del conseguimento dei target previsti dal PNRR al primo trimestre del 2025 e del 2026.

La norma di partenza è la Direttiva 2011/7/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e poi modificata dal d.lgs. 192/2012: stabilisce che le fatture emesse verso le PP.AA. devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di ricevimento. I 30 giorni devono essere sempre calcolati in giorni di calendario, perciò senza escludere i giorni festivi, prefestivi e non lavorati.

Nel settore sanitario il termine può essere esteso a max 60 giorni, per cui nella PA fissare una scadenza superiore è illegittimo. Il limite dei 60 gg nella scuola deve essere giustificato solo dalla particolare natura del contratto o da alcune sue caratteristiche e formalizzata per iscritto (art. 4, comma 4, d.lgs. 231/2002). Nel caso di questi pagamenti i Revisori sono tenuti a verificare la corretta applicazione della disposizione derogatoria appena citata.

Qualora un fornitore emetta una fattura con scadenza superiore a 30 giorni, è comunque obbligatorio ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni

Non è giustificato il mancato rispetto dei 30 giorni derivante dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo (MIM, MEF), né lo è in caso di cassa capiente.

Ritorneremo su questi aspetti; intanto, alleghiamo in visione la Circ. RGS n. 36 dell’8 novembre 2024.

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