Modifica orario part time verticale per esigenze di servizio
Per sopravvenute esigenze di servizio (??) il dirigente scolastico ha modificato il contratto di una collaboratrice scolastica in part time verticale (24 ore lavorative su 4 giorni settimanali).
L’art. 58 del CCNL del 29.11.2007 disciplina il rapporto di lavoro part-time degli ATA.
Il comma 6 prescrive che il rapporto di lavoro part-time deve risultare dal contratto (ovviamente) scritto, con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa part-time.
Il tempo parziale può essere realizzato (comma 7):
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. n. 61/2000.
È, quindi, il contratto scritto a definire durata/modalità della prestazione in part time.
La modifica, invece, del rapporto part-time può essere richiesta solo dall’interessato con la trasformazione del rapporto di lavoro part-time a tempo pieno dopo due anni (Ordinanza Ministeriale n. 446/1996). In casi eccezionali da valutare è ammissibile anche la modifica del rapporto di lavoro prima della scadenza del biennio.
In conclusione, il rapporto di lavoro part time, come definito contrattualmente, non può essere modificato unilateralmente dal dirigente scolastico.