Novità in materia di sicurezza e edilizia scolastica

Importantissime novità arrivano dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”

Un aspetto innovativo della legge, che attua una miniriforma del Testo Unico Sicurezza, è di rendere trasparente il ruolo e i compiti del dirigente scolastico nella veste di datore di lavoro in maniera chiara ed inequivocabile.

A tal fine è necessario ricordare che l’art. 3 della Legge 23/1996 stabilisce che la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici sono:

  • di pertinenza dei comuni, nel caso di scuole dell’infanzia e di scuole primarie e secondarie di primo grado;
  • di competenza delle province, nel caso di edifici da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Tuttavia, la successiva Legge 56/2014 ha previsto la ridefinizione del sistema delle province e, fra le altre cose, l’istituzione delle città metropolitane. In base a tale disciplina, queste ultime sostituiscono le province in dieci aree urbane del Paese nelle regioni a statuto ordinario, mentre quattro sono le città metropolitane istituite nelle regioni a statuto speciale. Ad esse la legge attribuisce, fra l’altro, le funzioni fondamentali delle province.

Uno sguardo alle novità

Nel nuovo dispositivo la funzione del dirigente viene separata da quella dell’amministrazione proprietaria dell’edificio scolastico ed allo stesso tempo viene previsto che la valutazione dei rischi e la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) sia congiunta tra il dirigente scolastico e l’amministrazione proprietaria dell’immobile.

Per la messa in pratica, però, è necessario il Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che “sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici”. Ma oramai l’obiettivo è raggiunto.

Una ulteriore sorpresa riguarda la formazione di alcune rilevanti figure: il datore di lavoro (nella scuola il dirigente scolastico) e il preposto (nella scuola il direttore dei servizi generali e amministrativi). Con le modifiche al comma 2 dell’art. 37 TUSL viene introdotto l’obbligo della formazione per il datore di lavoro/dirigente scolastico. Si tratta di un provvedimento a suo modo rivoluzionario, che modifica alla base i pilastri della formazione sanciti già dal d.lgs. 626/1994, che vedeva esonerati dalla formazione i datori di lavoro.

L’individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione, non solo del datore di lavoro ma di tutti i soggetti della sicurezza, sono rimandate alla data del 30 giugno 2022, data entro la quale la legge prevede che si debba adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che sostituisca i sei attualmente in vigore, prevedendone l’accorpamento e la rivisitazione. Speriamo nel rispetto della scadenza!

Anche l’art. 18 del d.lgs. n.81/2008 viene modificato per altri due fondamentali aspetti quali le responsabilità derivate dalla conduzione dei locali scolastici e l’eventuale interdizione degli stessi.

I dirigenti scolastici sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale se:

1.   hanno tempestivamente e formalmente richiesto all’Ente proprietario dell’immobile tutti gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati,

2.   hanno adottato le misure di carattere gestionale di propria competenza concernenti la sicurezza.

Inoltre, il Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) rivisitato stabilisce che, in caso di un pericolo grave e immediato, i dirigenti possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali/edifici scolastici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, valutata la situazione con la diligenza del buon padre (madre) di famiglia.

Contestualmente è comunque necessario darne tempestiva comunicazione all’Ente tenuto alla fornitura/manutenzione degli edifici stessi, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. In questi casi non si applicano gli articoli 331, 340 (interruzione di pubblico servizio) e 658 (procurato allarme) del codice penale.

Di Susanna Granello

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