ANCORA SUL CIG
Eccomi qui a parlarvi nuovamente del CiG (codice identificativo gara) e delle sue rilevanti implicazioni nell’attività negoziale delle scuole.
Voglio ancora una volta ribadire che il CIG va richiesto per tutti gli acquisti a qualsiasi titolo effettuati (tranne per quelli effettuati con le minute spese).
Infatti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
con le determinazioni 8 del 18 novembre 2010 e 10 del 22 dicembre ha ribadito che il Cig è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta
La determinazione n° 10 del 22/12/2010 affronta anche il problema dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, data in cui è diventato obbligatorio il Cig, infatti per quanto concerne, i contratti sottoscritti prima del 7.9.2010 la norma, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni quindi entro il 07/02/2010.
Per fortuna l’autorità ha altresì previsto che ai sensi dell’art 1374 del codice civile che, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.
Occorre sottolineare che, fino alla scadenza del periodo transitorio, si potevano effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risultava sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.
Da oggi anzi oserei dire da ieri in tutto i contratti stipulati per la fornitura di beni e servizi occorre inserire la seguente clausola
Art. (…)
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.




